Art. 14.
(Gradualità dell'intervento finanziario statale).

      1. Agli interventi previsti dalla presente legge è riservato, nel primo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, il 20 per cento dello stanziamento complessivo relativo alle istituzioni scolastiche. Tale percentuale è aumentata, in ciascun anno successivo, di un ulteriore 20 per cento.